Statuto approvato al Congresso di Napoli 21-6-2008

Allegato A) alla raccolta n.  18546

STATUTO DELLA

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI CON SIGLA ANACI”

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE –SCOPI E FINALITA’

Art. 1 – COSTITUZIONE – SEDE

E’ costituita l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sigla ANACI.

L’ANACI è una libera associazione professionale di categoria senza scopo di lucro.

La sede legale è in Roma.

Art. 2 – SCOPI e FINALITA’

Scopi dell’associazione sono:

riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere continuativo e professionale l’attività di amministratore di beni immobili;

perseguire il riconoscimento giuridico della professione e conseguentemente certificare la professione dei propri iscritti secondo le leggi nazionali e regionali vigenti;

favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la professione nei campi culturale, previdenziale; assistenziale e assicurativo, conformemente ai principi delle direttive UE;

offrirsi come principale punto di riferimento del potere legislativo e di quello esecutivo;

istituire corsi per l’avviamento alla professione;

favorire e coordinare le iniziative finalizzate al continuo aggiornamento professionale;

favorire l’etica professionale e la moralità, a tutela dell’utenza e dei rapporti tra gli associati;

tutelare l’attività professionale dei propri associati;

promuovere all’esterno l’immagine degli amministratori condominiali e immobiliari.

TITOLO II

ASSOCIATI DIRITTI E DOVERI

Art. 3 – ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

Soci Fondatori

Soci Ordinari

Soci Onorari

L’iscrizione dei soci ordinari all’associazione si ottiene con il possesso dei seguenti requisiti:

aver raggiunto la maggiore età;

essere cittadini italiani o di altro Stato  U.E.;

essere cittadini di altri stati extra comunitari, purchè residenti stabilmente in Italia da almeno 5 anni;

svolgere l’attività di amministratore condominiale ed immobiliare;

godere dei diritti civili e non aver riportato condanne per reati contro il patrimonio;

aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;

aver sostenuto con esito positivo un esame di idoneità;

essere in possesso della partita IVA propria o della società o associazione professionale di appartenenza.

Gli associati devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale, nel rispetto del regolamento dei crediti formativi le cui certificazioni sono di competenza esclusiva del Centro Studi Nazionale.

Hanno l’obbligo di applicare ai dipendenti dello studio che esplicano attività correlata all’amministrazione di immobili, il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall’associazione.

Possono essere iscritte anche le Società di persone, di capitale, o Associazioni Professionali, purchè tutti coloro che esercitano per conto delle stesse l’attività di amministratore immobiliare o di condominio siano iscritti personalmente all’associazione con la partita IVA propria o della società di appartenenza.

E’ prevista anche l’istituzione di elenchi speciali di associati. Le modalità di iscrizione delle Società e dell’Elenco Speciale saranno disciplinate dal regolamento di attuazione.

Art. 4 – QUOTA DI ISCRIZIONE – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

La quota di iscrizione e il contributo associativo annuale, sia per i soci ordinari che per le società e le associazioni professionali,  nelle misure stabilite dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali e da quelli provinciali entro il 31 dicembre dell’anno precedente, devono essere corrisposti alla Tesoreria provinciale all’atto dell’iscrizione.

Negli anni successivi il contributo associativo deve essere versato entro il mese di febbraio, alla sede Nazionale, tramite un Istituto di Credito che provvederà contestualmente agli accrediti delle quote di competenza.

Art. 5 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO.

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all’art. 3;

morosità nel pagamento dei contributi associativi;

mancato raggiungimento del numero dei crediti formativi previsti;

espulsione;

dimissioni;

decesso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE

L’associazione è organizzata in tre livelli:

Nazionale;

Regionale;

Provinciale.

Art. 7 – CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA E VOTAZIONI

Le cariche associative hanno la durata di quattro anni.

Ogni associato può ricoprire la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere Nazionale, di Presidente Regionale e Provinciale per non piu’ di due mandati consecutivamente.

Le cariche a livello provinciale e regionale vanno rinnovate comunque e sempre prima della convocazione del Congresso ordinario.

Nel caso di subentro prima del compimento del quadriennio, la nuova nomina decade comunque alla sua scadenza naturale prima del Congresso ordinario.

Qualora successivamente alle elezioni degli organismi collegiali venga raggiunto un numero di iscritti che faccia scattare il quorum per l’elezione di ulteriori componenti elettivi dello stesso organismo, spetta al competente organismo collegiale la nuova nomina cosi pure nel caso di decadenza per decesso, dimissioni o espulsione.

Le votazioni per la elezione di tutte cariche devono essere effettuate a scrutinio segreto o per unanime acclamazione.

Ogni avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza, salvo i casi diversamente previsti dal presente statuto.

In caso di commissariamento di una sede provinciale o regionale decadono automaticamente tutte le cariche provinciali o regionali con l’esclusione di quelle di consigliere nazionale eletto.

Le sedi commissariate non avranno alcuna rappresentanza in ambito nazionale e/o regionale se non attraverso i consiglieri nazionali eletti.

Ogni Presidente, Segretario e Tesoriere di eventuali sedi commissariate ha l’obbligo di consegnare al rispettivo commissario l’intera documentazione della sede entro dieci giorni dal suo insediamento.

La mancata consegna può essere motivo di espulsione dall’Associazione.

La delega di rappresentanza può essere conferita ad altro associato, preferibilmente della propria provincia o della propria regione.

Ciascun associato può essere portatore al massimo di tre deleghe, nel caso di Provinciali con oltre 400 associati le deleghe di ciascun associato possono essere cinque.

Art. 8 – COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE

Le cariche associative sono normalmente gratuite.

E’ ammesso compenso solo se previsto in via preventiva nei bilanci annuali.

Viene esclusa ogni determinazione di compenso a posteriori.

E’ previsto il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9 – CARICHE ASSOCIATIVE: INCOMPATIBILITA’

Non possono ricoprire la carica di legale rappresentante o di Amministratore dell’associazione, coloro che abbiano subito condanne in relazione all’attività dell’associazione stessa.

I Presidenti, i Vicepresidenti, i Segretari e i Tesorieri sia a livello nazionale, che regionale e provinciale non possono ricoprire cariche analoghe nelle organizzazioni della proprietà o degli inquilini.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale non possono ricoprire altra carica nell’associazione.

La carica di Presidente regionale e quella di Presidente provinciale sono tra loro incompatibili.

I componenti del Collegio nazionale e regionale  dei probiviri e dei revisori dei conti non possono ricoprire nessuna altra carica nell’associazione.

Art. 10 – CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI – ESPULSIONE – REVOCA – DECESSO

Le dimissioni dalle cariche si intendono irrevocabili ed efficaci dalla data del loro ricevimento.

Qualora trattasi del presidente nazionale, i componenti di giunta, eletti dal Consiglio, decadono dalle rispettive cariche.

Per coloro che ricoprono la carica di presidente, il rispettivo vicario dovrà provvedere entro trenta giorni agli atti necessari per la nuova nomina.

L’eventuale sostituto del tesoriere nazionale e del segretario nazionale deve essere eletto dal Consiglio nazionale entro trenta giorni.

Per coloro che ricoprono altre cariche i presidenti degli organismi collegiali di appartenenza dovranno attivarsi entro trenta giorni per le nuove nomine.

Art. 11 – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Fanno parte dell’organizzazione nazionale:

Congresso;

Consiglio;

Presidente;

Vice Presidente vicario

Sei Vice Presidenti;

Segretario;

Tesoriere;

Comitato di Presidenza;

Giunta;

Consiglio dei Presidenti regionali;

Collegio nazionale dei probiviri;

Collegio nazionale dei revisori dei conti.

Art. 12 – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI REGIONALI

Fanno parte dell’organizzazione delle Sedi regionali:

Consiglio;

Presidente;

Vice Presidente;

Segretario;

Tesoriere;

Giunta;

Collegio regionale dei probiviri;

Collegio regionale dei revisori dei conti.

Art. 13 – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI PROVINCIALI

Fanno parte dell’organizzazione delle Sedi provinciali:

Assemblea;

Consiglio;

Presidente;

Vice Presidente;

Segretario;

Tesoriere;

Giunta;

Collegio provinciale dei revisori dei conti;

Commissione di conciliazione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 14 – CONGRESSO: COMPOSIZIONE

Il Congresso ordinario è composto da:

a) Soci fondatori se iscritti;

b) Presidenti nazionali onorari;

c) Ex Presidenti nazionali se iscritti;

d) Consiglieri nazionali eletti dai Consigli regionali;

e) Consiglieri Nazionali a vita;

f) Presidenti regionali;

g) Presidenti provinciali;

h) Delegati eletti nelle rispettive Assemblee provinciali.

La qualità di delegato ha validità per l’intero quadriennio.

Ogni associato ha diritto di partecipare al Congresso, di prendere la parola, ma non ha il diritto di voto, se non delegato.

Il Congresso straordinario è composto inoltre da:

i) Presidente nazionale;

l) Vice Presidente vicario;

m) Sei vice presidenti;

n) Segretario nazionale;

o) Tesoriere nazionale;

p) Componenti eletti di Giunta;

q) Direttore responsabile della rivista con diritto di voto se iscritto;

r) Direttore del Centro studi nazionale con diritto di voto se iscritto.

Art. 15 – CONGRESSO: CONVOCAZIONE

Il Congresso viene tenuto in via ordinaria una volta ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o il Presidente nazionale, ne ravvisino l’opportunità o un sesto degli associati ne faccia motivata richiesta.

Art. 16 – CONGRESSO: COSTITUZIONE

Il Congresso è valido quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà dei componenti aventi diritto.

Il Presidente nazionale presiede i lavori per la nomina delle cariche congressuali:

Presidente, due vice Presidenti, Segretario e almeno sei scrutatori.

Il Presidente del Congresso dichiara i quorum richiesti dal vigente Statuto per ciascuno degli argomenti inseriti all’ordine del giorno.

Coloro che intervengono al Congresso dopo la chiusura della verifica poteri non hanno diritto di partecipare alle votazioni.

Art. 17 – CONGRESSO: SVOLGIMENTO DEI LAVORI – VOTAZIONI

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le modifiche dello Statuto sono approvate con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto a partecipare al Congresso ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, mentre lo scioglimento dell’associazione è deliberato con la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

I quorum dichiarati all’inizio dal Presidente restano fissi per tutta la durata del Congresso.

Ogni congressista, avente diritto al voto, può essere portatore di tre deleghe.

Art. 18 – CONGRESSO: ATTRIBUZIONI

Il Congresso stabilisce l’indirizzo dell’associazione e la politica associativa.

Elegge tra i soci e revoca:

il Presidente;

il Segretario, su una rosa di tre nomi indicati dal Presidente eletto;

il Tesoriere;

i componenti del Collegio nazionale dei probiviri, con il limite di due preferenze.

i componenti del Collegio dei revisori dei conti, con il limite di due preferenze.

Art. 19 – CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio nazionale è composto da:

a) Presidente nazionale;

b) Vice Presidente vicario;

c) Sei vice Presidenti;

d) Segretario nazionale;

e) Tesoriere nazionale;

f) Componenti della Giunta eletti;

g) Presidenti regionali;

h) Presidenti provinciali;

i) Consiglieri eletti dai Consigli regionali;

j) Soci Fondatori se iscritti;

k) Consiglieri Nazionali a vita se iscritti;

l) Presidenti nazionali onorari;

m) Ex Presidenti se iscritti;

n) Direttore responsabile della rivista nazionale con diritto di voto, se iscritto;

o) Direttore del Centro studi nazionale con diritto di voto se iscritto.

    Art. 20 – CONSIGLIO NAZIONALE: ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio nazionale:

– dettare disposizioni per l’attuazione degli indirizzi politici dell’associazione;

– approvare e modificare il Regolamento di attuazione dello Statuto e il Codice Deontologico;

– nominare e revocare i vice Presidenti ed i dieci membri di Giunta;

– nominare e revocare il Direttore del centro studi;

approvare il bilancio preventivo, quello consuntivo e le relazioni allegate.

Ha facoltà inoltre di:

– approvare la costituzione di struttura esterna, organizzata anche in forma societaria idonea a sviluppare le attività economiche e commerciali esaminandone annualmente i bilanci e l’andamento economico;

– nominare il rappresentante nazionale del Gruppo giovani, su una rosa di tre candidati, proposta dal Presidente;

– apportare le necessarie  modifiche allo statuto, finalizzate all’adeguamento dello stesso ed eventuali nuove norme di legge.

Art. 21 – CONSIGLIO NAZIONALE: VOTAZIONI – DECADENZA

Per la validità della riunione di Consiglio occorre la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Per le votazioni è richiesta la maggioranza degli intervenuti, salvi i quorum previsti per particolari argomenti.

Il Presidente della riunione stabilisce le modalità di ogni votazione: palese o segreta.

Sono ammesse le nomine per acclamazione.

Per la elezione dei componenti la Giunta proposti dal presidente, possono essere espresse massimo tre preferenze.

I Consiglieri nazionali che per quattro volte nel quadriennio non siano stati presenti di persona alle riunioni di Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Art. 22 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza dell’associazione, ne firma gli atti e adempie a tutte le funzioni che gli vengono demandate dalla Giunta nazionale e dal Consiglio nazionale, ivi compresa la facoltà di conferire incarichi specifici o deleghe particolari sia ad associati che a terzi.

Qualora detti incarichi prevedano compensi dovranno essere sottoposti all’approvazione dalla Giunta.

In caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal vice Presidente vicario.

Propone al Consiglio nazionale:

* numero tre Consiglieri nazionali per la nomina del vice Presidente nazionale vicario;

* numero dodici Consiglieri nazionali per la nomina di sei vice Presidenti nazionali;

* venti Consiglieri nazionali per la nomina di dieci membri della Giunta.

Presiede il Consiglio nazionale, anche mediante apposita delega ad uno dei vice Presidenti.

Provvede alla sospensione o alla espulsione degli associati su proposta del Collegio nazionale dei probiviri o per altri gravi motivi.

Può commissariare,  per gravi motivi e sentita la Giunta, le sedi periferiche.

Può nominare nel corso dei suo mandato due Consiglieri Nazionali a vita tra i soci che hanno contribuito in maniera fattiva alla crescita dell’Associazione, affermandone e divulgandone i principi ispiratori. I soci nominati avranno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e dei Consiglieri Nazionali eletti o di diritto.

Assegna, ai Vice Presidenti, le aree di competenza.

I Vice Presidenti nazionali, su disposizione del Presidente nazionale, rappresentano l’associazione nazionale sul territorio, coordinano i Presidenti regionali  e provinciali di competenza nel perseguire l’indirizzo dell’associazione e la politica associativa stabilita dal Congresso e verificano il rispetto dei successivi articoli 34 e 42.

I vice Presidenti nazionali costituiscono, unitamente a Presidente,  Vicario, Segretario e Tesoriere, il Comitato di Presidenza che è organo consultivo del Presidente.

Art. 23 – PRESIDENTI NAZIONALI ONORARI

Vengono nominati dal Congresso per acclamazione.

La qualifica è vitalizia salve le decadenze previste anche per gli associati.

Sono esentati dal versamento della quota associativa ed hanno diritto di voto negli organismi dove è prevista la loro presenza.

Art. 24 – SEGRETARIO NAZIONALE

Attua le direttive del Presidente Nazionale in esecuzione dell’indirizzo associativo stabilito dal Congresso, cura la parte organizzativa dell’Associazione, coadiuva il Tesoriere nel predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.

Aggiorna annualmente l’elenco degli iscritti e verifica periodicamente che gli associati mantengano i requisiti previsti al momento dell’iscrizione.

Verifica l’aggiornamento professionale degli iscritti, attraverso il conseguimento dei crediti formativi minimi previsti.

Cura la pubblicazione del bilancio annuale e del Codice Deontologico sul sito e sulla Rivista Nazionale.

Le mansioni del Segretario vengono demandate al Regolamento di Attuazione.

Art. 25 – TESORIERE NAZIONALE

Cura la gestione finanziaria, presenta i bilanci preventivo e consuntivo ai Revisori dei conti e li sottopone poi al Consiglio nazionale entro i tempi rispettivamente previsti dal Regolamento d’attuazione.

Art. 26 – GIUNTA NAZIONALE

La Giunta rappresenta il potere esecutivo dell’associazione.

Nomina e revoca:

– Direttore responsabile della rivista;

– Coordinatore dei rapporti con le associazioni e le istituzioni estere.

E’ composta da:

– Presidente, che la presiede;

– Vice Presidente vicario;

– Segretario nazionale;

– sei vice Presidenti nazionali;

– Tesoriere nazionale;

– dieci membri nominati dal Consiglio nazionale;

– quattro membri nominati dal Consiglio dei Presidenti regionali.

Le riunioni di Giunta sono valide quando interviene almeno la metà degli eventi diritto.

Le delibere sono assunte dalla maggioranza degli intervenuti.

Art. 27 – CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI

Ha funzione consultiva e propositiva per gli organi dell’associazione.

E’ presieduto dal Presidente nazionale o da un suo delegato, che assume le funzioni di coordinatore.

Si costituisce con la presenza della maggioranza degli eventi diritto.

Nomina e revoca quattro componenti della Giunta nazionale con votazione uninominale.

Sono valide le deliberazioni assunte dalla maggioranza dei Presidenti regionali intervenuti.

ART. 28 – COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica in grado di appello dei provvedimenti dei Collegi Regionali dei Probiviri impugnati ed in grado unico delle violazioni di cui all’art. 53, I comma, dello Statuto commesse dagli Associati che rivestano le cariche di cui all’art. 53, 4° comma, dello Statuto. In tale ultimo caso le denunce di infrazione sono inoltrate tramite il Segretario Nazionale, che le comunica nei tempi ed alle persone di cui al comma successivo.

Interpreta lo Statuto, il Regolamento di Attuazione ed il Codice Deontologico su istanza del Presidente Nazionale, dei Presidenti Regionali o Provinciali. Le istanze di interpretazione sono inoltrate tramite il Segretario Nazionale, che le comunica a tutti i componenti del Collegio Nazionale nonchè al Presidente Nazionale entro dieci giorni dal ricevimento.

E’ composto da sette membri effettivi e due supplenti, nominati dal Congresso Nazionale di cui almeno quattro devono essere associati e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza.

Il giudizio di appello è reso in composizione collegiale di tre membri, di cui almeno uno associato, designati per ciascun provvedimento dal Presidente.

Il giudizio in grado unico e la funzione interpretativa vengono esercitati da Collegi di cinque membri, di cui almeno due associati, designati di volta in volta dal Presidente.

Le decisioni del Collegio devono essere immediatamente trasmesse al Presidente Nazionale ed al Segretario Nazionale, che ne devono curare l’esecuzione o l’attuazione.

Art. 29 – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

E’ formato da cinque componenti effettivi e due supplenti. Fra i componenti effettivi viene eletto il Presidente e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza e con la presenza di almeno tre componenti.

Art. 30 – CENTRO STUDI NAZIONALE

E’ l’organismo che coordina le attività culturali e scientifiche dell’associazione.

Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio nazionale sia per durata che per contenuti.

E’ composto dal Direttore, da un componente di ogni centro studi regionale, dal comitato scientifico e si avvale inoltre della collaborazione dei centri studi locali e di eventuali personalità esterne.

Art. 31 – RIVISTA NAZIONALE

E’ l’organo ufficiale di informazione dell’associazione e deve curarne la promozione dell’immagine e la diffusione delle attività del Centro studi.

Il Presidente nazionale ne è il Direttore editoriale.

Il Direttore responsabile nomina e revoca il Comitato di redazione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO REGIONALE

Art. 32 – SEDI REGIONALI

Coordinano e promuovono le attività dell’associazione nell’ambito regionale.

Perseguono l’attuazione degli indirizzi della politica associativa dettati dal Congresso nazionale e si attengono alle direttive impartite dal Presidente nazionale.

Nella propria autonomia, sono responsabili, della gestione finanziaria, fiscale, patrimoniale e organizzativa.

Art. 33 – CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE – COSTITUZIONE – VOTAZIONI

E’ formato dai Presidenti provinciali, da un Consigliere ogni 50 iscritti o frazioni superiori a 20 per ogni provincia.

Potranno essere nominati non più di cinque delegati per provincia.

Debbono essere convocati pure i Consiglieri nazionali della regione eletti che potranno parteciparvi, senza diritto di voto.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

Le sue deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Il Consiglio deve essere riunito almeno due volte all’anno.

I consiglieri regionali che per quattro volte nel quadriennio non siano stati presenti di persona alle riunioni del consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 34 – CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio regionale nominare e revocare:

i Consiglieri nazionali;

il Presidente, il vice Presidente ed il Tesoriere;

il Collegio regionale dei probiviri;

il Collegio regionale dei revisori dei conti;

discutere la relazione del presidente sulle attività della sede regionale;

istituire il Centro studi regionale, nominare e revocare il suo Direttore ed il rappresentante in seno al centro studi nazionale;

stabilire l’ammontare della quota d’iscrizione ed il contributo regionale annuo;

approvare il bilancio preventivo e consuntivo, da inviarsi alla sede Nazionale, unitamente al verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il mancato invio comporta la perdita del diritto di voto, da parte del Presidente Regionale, in seno al consiglio nazionale.

Inoltre ha la facoltà di:

1) istituire la Giunta regionale, nominare e revocare i suoi componenti;

2) approvare, previa autorizzazione della Giunta nazionale, la costituzione di struttura esterna, organizzata anche in forma societaria e idonea a sviluppare le attività economiche della Sede regionale;

3) pubblicare la Rivista regionale, nominare e revocare il suo Direttore responsabile;

4) nominare il rappresentante regionale del Gruppo giovani.

Art. 35 – CONSIGLIO REGIONALE: NOMINA DEI

 CONSIGLIERI NAZIONALI

I Consiglieri nazionali vengono eletti all’interno di una lista di candidati proposti dai Presidenti provinciali su conforme delibera dell’assemblea provinciale.

Viene eletto un Consigliere nazionale ogni 125 associati o frazioni superiori a 75.

 Art. 36 – PRESIDENTE REGIONALE E VICE PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente regionale viene eletto tra gli associati della Regione prima della nomina dei Consiglieri nazionali.

Coordina le sedi provinciali secondo gli indirizzi stabiliti dal Congresso nazionale e dal Consiglio regionale.

Ha la rappresentanza della sede regionale.

Nomina e revoca il Segretario regionale.

E’ responsabile dell’attività associativa regionale.

Il vice Presidente regionale sostituisce il Presidente in caso di impedimento o dimissioni.

Art. 37 – SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario viene scelto dal Presidente tra gli associati della regione.

Coadiuva il Presidente nel coordinamento delle sedi provinciali.

Art. 38 – TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria della sede regionale.

Sottopone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio regionale, previo controllo da parte dei Revisori dei conti.

ART. 39 – COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI

Il Collegio Regionale dei Probiviri esercita la giurisdizione disciplinare di primo grado. Giudica delle violazioni di cui all’art. 53 dello Statuto ed applica le sanzioni di cui all’art. 54. Il Collegio è formato da tre membri scelti di volta in volta tra i cinque nominati dal Consiglio Regionale.

Il Collegio giudicante per ciascun procedimento è designato dal Presidente e decide a maggioranza.

Art. 40 – COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

E’ formato da tre componenti, fra i quali viene eletto il Presidente.

Le sue decisioni vengono assunte a maggioranza e con la presenza di almeno due dei suoi membri.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE

Art. 41 – SEDI PROVINCIALI E SEDI INTERCOMUNALI

Perseguono l’attuazione degli indirizzi della politica associativa dettata dal Congresso nazionale e si attengono alle direttive impartite dal Presidente nazionale e dal Presidente regionale.

Nella propria autonomia, sono responsabili della propria gestione finanziaria, fiscale, patrimoniale e organizzativa.

Si costituiscono nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti all’associazione raggiungono il numero di dieci.

Con lo stesso limite numerico di iscritti, di cui al comma precedente, è possibile l’istituzione di Delegazioni o Mandamenti anche all’interno delle singole province che faranno sempre parte delle rispettive sedi provinciali.

Le sedi provinciali, delegazioni o mandamenti, già costituiti, che non raggiungono lo stesso limite di iscritti di cui sopra o che lo perdano, sono sciolte dal Presidente Regionale e devono essere accorpate alla sede limitrofe della stessa regione. Nel caso di più province limitrofi la  scelta è demandata, a maggioranza, agli associati o, in mancanza, al Presidente regionale.

Art. 42 – ASSEMBLEA PROVINCIALE: CONVOCAZIONE – COSTITUZIONE – VOTAZIONI

E’ composta da tutti gli associati iscritti nella provincia in regola con i contributi associativi.

Deve riunirsi in via ordinaria non oltre il 31 marzo per l’approvazione del consuntivo e non oltre il 31 Dicembre per l’approvazione del preventivo e della quota associativa relativa all’esercizio successivo. Il bilancio preventivo e consuntivo ed i relativi verbali di approvazione, dovranno essere inviati, entro il 30 aprile, alla Sede Regionale e Nazionale.

Il mancato invio comporta la perdita del diritto di voto del presidente provinciale, in seno ai Consigli Regionale e Nazionale, fino alla data di regolarizzazione.

Può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o ne venga fatta richiesta da un terzo degli associati.

Delle convocazioni delle Assemblee provinciali deve essere sempre data comunicazione al Presidente nazionale e al Presidente regionale i quali potranno intervenire personalmente o tramite delegato.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della la maggioranza degli intervenuti.

Art. 43 – ASSEMBLEA PROVINCIALE: ATTRIBUZIONI

L’Assemblea provinciale determina l’attività dell’associazione nell’ambito provinciale, secondo gli indirizzi stabiliti dal Congresso nazionale.

L’Assemblea provinciale elegge e revoca:

a) Presidente

b) Vice Presidente

c) Tesoriere

d) Consiglieri provinciali

e) Revisori dei conti

f) Delegati al Congresso nazionale in ragione di un delegato ogni 50 associati o frazione superiore a 30.

Inoltre ha la facoltà di nominare:

g) Soci onorari;

h) un secondo vice presidente qualora la sede provinciale abbia un numero di associati superiore a duecento.

Art. 44 – CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio provinciale è composto da un componente ogni venti associati o frazione superiore a dieci, con il limite massimo di venticinque componenti nonchè dal Presidente, dal vice Presidente/i, dal Segretario e dal Tesoriere.

Deve essere riunito almeno una volta ogni tre mesi. I Consiglieri provinciali che per quattro volte, nel quadriennio, non siano stati presenti di persona alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Spetta al Consiglio provinciale:

– discutere la relazione del Presidente sulle attività della sede provinciale;

– esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea;

– nominare i componenti la commissione per gli esami di idoneità;

– eleggere i Consiglieri regionali di competenza;

– nominare il Coordinatore del gruppo giovani;

– eleggere i componenti della Commissione di conciliazione che dovrà essere composta in maggioranza da associati.

Inoltre ha la facoltà di:

1) nominare la Giunta provinciale;

2) nominare il Direttore responsabile del notiziario;

3) nominare il Direttore del centro studi;

4) approvare, previa autorizzazione della Giunta nazionale, la costituzione di eventuale struttura esterna, organizzata anche in forma societaria, idonea a sviluppare le attività economiche della sede provinciale, anche in accordo con altre sedi provinciali. Prendere visione dei bilanci, che dovranno essere inviati alla sede Regionale e Nazionale.

Art. 45 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

PROVINCIALE

Il Presidente ha la rappresentanza della sede provinciale e attua le delibere degli organi competenti dell’associazione nazionale, regionale e provinciale.

Provvede alla gestione della sede provinciale, avvalendosi della collaborazione degli altri organi della sede.

E’ unico responsabile dell’attività associativa provinciale.

Il vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione.

Art. 46 – SEGRETARIO PROVINCIALE

Il Segretario è nominato dal Presidente tra gli iscritti.

Cura la parte organizzativa della Sede ed esegue le direttive del Presidente informando i soci e la sede regionale dell’attività svolta.

Art. 47 – TESORIERE PROVINCIALE

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e sottopone all’Assemblea provinciale i preventivi e consuntivi.

Art. 48 – COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

E’ composto da tre componenti tra i quali vene eletto il Presidente.

Le sue riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti e le decisioni assunte a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 49 – COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

E’ composta da tre membri tra i quali viene eletto il Presidente e da un delegato del Presidente regionale non iscritto all’Associazione.

Le sue riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti e le decisioni assunte a maggioranza.

In casi di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione interviene, su istanza degli associati o di un terzo che ne abbia interesse, per tentare la composizione di dissidi sorti nell’espletamento dell’attività professionale.

Qualora le controversie possano comportare decisioni di natura disciplinare gli atti devono essere trasmessi al Collegio regionale dei Probiviri.

Art. 50 – GRUPPO GIOVANI PROVINCIALE

Sia gli associati ordinari che quelli inseriti negli elenchi speciali, purchè di età inferiore ai 35 anni, possono formare il Gruppo giovani e nominare un loro rappresentante.

La loro attività deve essere esplicata all’interno di quella della sede provinciale.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 51 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Il Congresso nazionale che dovesse deliberare lo scioglimento dell’associazione dovrà nominare i liquidatori, stabilendone i poteri.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguono analoghe finalità o comunque per finalità di utilità sociale.

Art. 52 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario in sede nazionale, regionale e provinciale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 53 – VIOLAZIONI COMMESSE DAGLI ASSOCIATI

Gli associati che si rendono colpevoli della violazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico o comunque di condotte non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare, che ha natura di arbitrato ex art. 806 CPC.

La competenza a procedere disciplinarmente contro un Associato appartiene al Collegio Regionale dei Probiviri avente giurisdizione sulla sede provinciale di iscrizione dello stesso.

Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Viene esercitato dal Collegio Nazionale dei Probiviri in grado unico il potere disciplinare in confronto degli Associati che:

a) a livello Nazionale, Regionale, Provinciale, rivestano le cariche di Presidente; Vice Presidente; Segretario; Tesoriere;

b) rivestano le funzioni di membro del Collegio Nazionale o Regionale dei Probiviri;

c) a livello Nazionale o regionale rivestano le funzioni di Revisori dei Conti.

Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta di altro Associato.

ART. 54 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1° l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi;

2° la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa ed del biasimo in corso;

3° la sospensione dall’iscrizione alla Associazione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non maggiore di un anno.

Nel comminare la sanzione della sospensione il Collegio può proporre motivatamente al Presidente Nazionale di pronunziare l’espulsione dell’Associato, con revoca della sua iscrizione alla Associazione.

Art. 55 – PATRIMONIO SOCIALE E FONDO COMUNE

Il patrimonio sociale è costituito da:

a)quote sociali ordinarie e straordinarie;

b) da quanto, per liberalità, sovvenzioni, contributi, offerte, lasciti ed altro, pervenga all’Associazione, per essere impiegato nel raggiungimento degli scopi sociali.

Il patrimonio dell’Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente per fini e scopi previsti dallo Statuto.

Il fondo comune dell’associazione nazionale è costituito dai beni mobili ed immobili dell’associazione.

L’associazione si sostiene  mediante quote d’iscrizione, contributi associativi ed altri eventuali finanziamenti. Durante la vita dell’Associazione, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposti per legge.

Art. 56 – NORME DEONTOLOGICHE

La condotta degli associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.

E’demandata al Consiglio nazionale l’approvazione di norme deontologiche alle quali gli associati si dovranno attenere.

Art. 57 – TUTELA DEI MARCHI

I Presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo ANACI, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Sede Nazionale.

Dovranno inoltre salvaguardare e proteggere i marchi e le sigle delle associazioni di provenienza (ANAI e AIACI) che sono e rimangono di proprietà dell’ANACI.

NORMA TRANSITORIA

Ai fini del conteggio dei mandati di cui comma 2 dell’articolo 7, gli associati che ricoprono quelle cariche, alla data di entrata in vigore del presente statuto, possono essere rieletti alla medesima carica, per ulteriori due mandati consecutivi.

FIRMATO:

LOREDANA ANGELICA BARBATI

NOTAIO GIANCARLO LAURINI – SEGUE SIGILLO